- Ultima modifica: Martedì, 29 Gennaio 2019 00:14
Iscrizioni A.S. 2019-2020
Dalla Circolare Ministeriale 18902 del 7 novembre 2018, in oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati. Nell'ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni. Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all'apprendimento attraverso un'azione tendente a realizzare un'offerta formativa razionale e omogenea.
Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell'offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla predisposizione, approvazione e pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. (...) Ogni istituzione scolastica, pertanto, in relazione alle consuete iniziative di presentazione dell'offerta formativa, presterà particolare cura nella tempestiva approvazione e nella pubblicazione del PTOF sul proprio sito e su "Scuola in Chiaro".
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia è fissato al 31 gennaio 2019. Per le scuole paritarie il termine ha carattere indicativo.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Raccolta dei dati personali
Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo la seguente modalità: per le iscrizioni nelle istituzioni scolastiche paritarie - che non vengono effettuate on-line - l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Adempimenti dei genitori
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Codice civile art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli
“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorre al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiuduzievoli al loro interesse.
Scuola dell'infanzia
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini (quando si fa riferimento a “bambini”, si intendono, ovviamente, entrambi i generi) di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, fissati - di norma - dal d.P.R. n. 89/2009 (art. 2, comma 5) e adottati dalla nostra scuola, pari a 40 ore settimanali.
La CM dedica un paragrafo all’obbligo vaccinale, rinviando all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.
Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta:
- i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
- dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
I dirigenti scolastici dovranno dare attuazione alle sopra riportate disposizioni.
Procedure e modalità di iscrizione
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta attraverso la compilazione della scheda di iscrizione cartacea. A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del PTOF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome.
Per una coerente e idonea programmazione del servizio e in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire negativamente sulla rilevazione dei dati ed alterare la esatta definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi di presentare altre domande ad altri istituti, né a questi di accoglierle.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.
Sezione Primavera
È prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell’Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007.
Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.
Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.